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Dal 1° gennaio 2025, in linea con l’aumento del massimale NASpI, viene rideterminato il c.d. ticket licenziamento dovuto dai datori di lavoro in tutte le ipotesi di recesso che comportano un potenziale accesso del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, al sussidio di disoccupazione.
Il contributo di finanziamento alla NASpI, previsto sin dal 1° gennaio 2013, è pari al 41% del massimale del sussidio di disoccupazione per ogni anno di servizio fino ad un massimo di tre anni, sicché per l’anno 2025 il nuovo importo è parametrato a 53,40 euro mensili, pari a 640,76 euro su base annua, e con un importo massimo, nel triennio, di 1.922,27 euro.
L’obbligo di versamento del ticket di licenziamento si applica per tutte le interruzioni del rapporto di lavoro che diano potenzialmente accesso alla NASpI, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, le dimissioni durante il periodo protetto (maternità/paternità) e le ipotesi di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 7, legge n. 604/1966.
In tale ambito, il messaggio INPS 19 febbraio 2025, n. 69, ha previsto una nuova causale di cessazione da inserire nel flusso Uniemens, che esclude l’onere di finanziamento della NASpI, per i casi di recesso dovuti all’assenza protratta ed ingiustificata del lavoratore subordinato, così come previsto dall’art. 26, comma 7-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. dimissioni per fatti concludenti).
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