News 25_02_2025


​​È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45, la legge 21 febbraio 2025, n. 15​ che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe).

Di seguito un primo esame delle misure di maggior rilievo.

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  • Esenzione IVA per gli enti del Terzo settore – L’articolo 3, comma 10, posticipa al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA destinato agli enti del Terzo settore.
  • Sostegno alla continuità produttiva di ILVA – L’ articolo 3, commi 11-13 introduce alcune disposizioni in materia di utilizzo di risorse per la continuità produttiva e aziendale di ILVA volte a incrementare di 100 milioni di euro (da 320 milioni a 420 milioni) il limite massimo complessivo di finanziamenti a titolo oneroso che possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze alle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti di ILVA.
  • Dichiarazione non finanziaria – L’articolo 3, comma 14-ter rende applicabili alle violazioni in materia di Dichiarazione non finanziaria, limitatamente agli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, la disciplina previgente prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
  • Proroga del regime sullo svolgimento delle Assemblee societarie – L’articolo 3, comma 14-sexies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025.           
  • Credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) – I commi da 14-octies a 14-decies dell’articolo 3 estendono l’applicazione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nelle ZLS.
  • Tirocinio per magistrati ordinari – L’articolo 10, comma 1, riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari, anche coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, da 18 a 12 mesi.
  • Proroghe relative al settore giustizia – L’articolo 10, dal comma 2 bis all’8 bis, introduce una serie di proroghe relative al settore giustizia, in particolare in materia di: i) patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ii) esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense; iii) esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia; iv) utilizzo delle c.d. infrastrutture digitali interdistrettuali; v) mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
  • Ricollocamento dei magistrati fuori ruolo – L’articolo 10, comma 8 ter, prevede l’applicazione della riforma in materia di ricollocamento dei magistrati fuori ruolo solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026.
  • Credito d’imposta Transizione 5.0 – L’articolo 13, comma 1-quinquies, specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 è concesso anche per gli investimenti agevolabili sostenuti prima della presentazione della domanda di accesso, purché effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

     

Le disposizioni di maggiore interesse verranno approfondite nell’ambito di news legislative di prossima pubblicazione.





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