Una società ha effettuato un ordine di acquisto di un macchinario 4.0 il 14 febbraio 2024.
La consegna del bene e relativo collaudo sono avvenuti il 23 dicembre 2024.
L’acquisto del bene avviene mediante contratto di leasing. Entro il 31 dicembre 2024 non è stato versato nessun acconto o maxicanone.
La “comunicazione preventiva” è stata comunque presentata il 25 novembre 2024 indicando quale data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l’investimento irreversibile febbraio 2024 e quale data di completamento degli investimenti dicembre 2024.
Il 24 dicembre 2024 è stata presentata la “comunicazione di completamento” barrando nel frontespizio la casella “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024”, pertanto, non è stato indicato il numero della “Pratica preventiva associata”.
Benché come data di completamento degli investimenti sia stato indicato il dicembre 2024, il credito d’imposta è stato ripartito negli esercizi 2025, 2026 e 2027 in quanto l’interconnessione avverrà nel 2025.
Si chiede:
a) se trova applicazione il tetto massimo di spesa (pari a 2.200 milioni di euro) introdotto dall’articolo 1, commi 445-448, L. 207/2024, con conseguente obbligo di trasmettere apposita comunicazione al Mimit;
b) se nella “comunicazione di completamento” andava barrata nel frontespizio la casella “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024” indicando altresì il numero della “Pratica preventiva associata”;
c) se tale procedura è corretta, sarebbe possibile ripresentare adesso la “comunicazione di completamento”, senza incorrere nel tetto massimo di spesa di cui sopra?
d) infine, ripresentando la “comunicazione di completamento” sarebbero dovute delle sanzioni?
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